AUTONOMIA CONTRATTUALE – LIMITI (ART. 1322 C.C.) – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 5657/23 del 23.02.23
AUTONOMIA CONTRATTUALE – LIMITI (ART. 1322 C.C.)
Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 5657/23 del 23.02.23
Le Sezioni Unite Civili hanno affermato i seguenti principi:
- a) il giudizio di “immeritevolezza” di cui all’art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti e non alla convenienza, né alla chiarezza, né alla aleatorietà del contratto;
- b) la clausola inserita in un contratto di leasing – la quale preveda che: a) la misura del canone vari in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte – non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno “strumento finanziario derivato” implicito e, quindi, la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del d.lgs. n. 58 del 1998