ASSEGNO DI MANTENIMENTO CONIUGE SEPARATO – Corte di Cassazione Civile, Sez. Prima, Sentenza n. 26890/22 del 13.09.22

ASSEGNO DI MANTENIMENTO CONIUGE SEPARATO

Corte di Cassazione Civile, Sez. Prima, Sentenza n. 26890/22 del 13.09.22

I redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, stante la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale, derivando dalla separazione – a differenza di quanto accade con l’assegno divorzile che postula lo scioglimento del vincolo coniugale – solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.

Sentenza Corte di Cassazione