Lo studio si occupa di predisporre:
1) il ricorso al giudice tutelare per la nomina dell’amministratore di sostegno;
2) la periodica rendicontazione (annuale/semestrale);
3) le istanze straordinarie (vendita di immobili, aumento del limite di spesa, operazioni straordinarie, liquidazione di indennità).
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: (art. 404 e segg. C.c.)
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Il ricorso per la nomina dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, dal pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.