AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: CONSERVAZIONE CAPACITA’ PROCESSUALE BENEFICIARIO – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 24732/24 del 16.09.24
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: CONSERVAZIONE CAPACITA’ PROCESSUALE BENEFICIARIO
Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 24732/24 del 16.09.24
Il beneficiando conserva la capacità processuale per tutta la durata del procedimento, anche se gli è stato nominato un amministratore provvisorio, e pur quando il provvedimento di apertura dell’amministrazione è divenuto definitivo conserva la facoltà di chiederne la revoca (art 413 c.c.).
Di contro, l’amministratore di sostegno provvisoriamente nominato non può costituirsi in nome e per conto del beneficiario, il quale ha diritto di difendersi scegliendo liberamente il suo difensore.