ACCORDO NEGOZIALE SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO – Cassazione civile, Prima Sezione civile, Ordinanza n. 663/22 del 11.01.22
ACCORDO NEGOZIALE SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
Cassazione civile, Prima Sezione civile, Ordinanza n. 663/22 del 11.01.22
In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all’art.337 ter quarto comma c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell’autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo; tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l’adempimento di un obbligo ex lege, l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell’effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all’interesse morale e materiale della prole.