ACCOGLIMENTO DOMANDA IN MISURA NOTEVOLMENTE INFERIORE A QUANTO RICHIESTO: SPESE PROCESSUALI
Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 32061/22 del 31.10.22
In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c..
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