RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO DEL SITO INQUINATO – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 3077/23 del 01.02.23
RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO DEL SITO INQUINATO
Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 3077/23 del 01.02.23
Al proprietario che non abbia causato l’inquinamento sono inapplicabili i criteri di imputazione della responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c., dal momento che la disciplina definita nella parte quarta del c. amb. per la bonifica dei siti contaminati ha carattere di specialità rispetto alle norme del codice civile, contemplando, a tale proposito, la specifica posizione del proprietario/gestore incolpevole e trovando applicazione nei confronti del responsabile dell’inquinamento (in base al principio “chi inquina paga” di cui alla Direttiva 2004/35/CE), a titolo di dolo o colpa; ne consegue che l’obbligo di adottare le misure utili a fronteggiare la situazione di inquinamento rimane unicamente a carico di colui che di tale situazione sia stato responsabile per avervi dato colposamente o dolosamente causa, non potendosi addossare al proprietario incolpevole dell’inquinamento alcun obbligo né di bonifica, né di messa in sicurezza.