FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA – AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIANTE – Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 21514/22 del 07.07.22
FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA – AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIANTE
Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 21514/22 del 07.07.22
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l’azione ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, in quanto connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada nell’interesse di un terzo, in sostituzione del responsabile civile, va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né all’azione di regresso tra coobbligati solidali, né alla surrogazione pura nel diritto del danneggiato, che non consente, pertanto, di parificare la posizione dell’impresa designata, ed il diritto da questa esercitato nei confronti del danneggiante, alla posizione ed al diritto fatto valere dal danneggiato; ne consegue che l’impresa danneggiata può agire nei confronti del responsabile civile per il recupero dell’intero importo, che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili, non trovano applicazione gli artt. 1299 e 2055 c.c., che va esclusa la competenza per materia del Giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c., che sussiste la competenza territoriale del luogo del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., che a tale azione trova applicazione la prescrizione decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.