Il minore ha diritto di conoscere le proprie origini biologiche, anche se ciò determina un mutamento delle abitudini di vita. Cass. sent n° 4020 del 20 febbraio 2017
Il giudice di primo grado ha correttamente pronunciato il disconoscimento della paternità di minore alla luce della relazione extraconiugale sussistente nel periodo del concepimento, non smentita dalle parti interessate, e delle conclusioni della ctu incaricata, che confermavano la non corrispondenza biologica fra il bambino e il marito della madre. La decisione viene confermata dalla Corte di Appello e viene impugnata in Cassazione. La Suprema Corte ha sancito che non è stata determinata alcuna violazione dell’interesse del minore.