CONSERVAZIONE DEL COGNOME DEL MARITO AGGIUNTO AL PROPRIO – Cassazione civile, Sesta Sezione civile, Ordinanza n. 654/22 del 09.01.22

CONSERVAZIONE DEL COGNOME DEL MARITO AGGIUNTO AL PROPRIO

Cassazione civile, Sesta Sezione civile, Ordinanza n. 654/22 del 09.01.22

Ai sensi dell’articolo 143 bis c.c. l’aggiunta del cognome maritale è un effetto del matrimonio circoscritto temporalmente alla perduranza del rapporto di coniugio. L’eccezionale deroga alla perdita del cognome maritale è discrezionale e richiede la ricorrenza del presupposto dell’interesse meritevole di tutela dell’ex coniuge, come è dato inferire dalla disciplina dettata dalla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 3, in tema di divorzio.

Ordinanza Corte di Cassazione