DECORRENZA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DAL DEPOSITO – Cassazione civile, Sezione Terza, Sentenza n. 41232/21 del 22.11.21

DECORRENZA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DAL DEPOSITO

Cassazione civile, Sezione Terza, Sentenza n. 41232/21 del 22.11.21

A meno di univoci elementi sulla sussistenza di una diversa volontà delle parti o di apposite nuove o diverse previsioni sul punto specifico nel provvedimento di omologa, la decorrenza dell’assegno di mantenimento va normalmente ancorata al momento del deposito, se non altro in applicazione del principio generale per il quale “quod sine die debetur statim debetur” ed in conformità  alla regola di comune esperienza per la quale il complessivo assetto di interessi oggetto del ricorso congiunto può presumersi riferito al tempo e al contesto in cui esso è formato e soprattutto depositato, in quel momento diventando definitiva la manifestazione di volontà dei ricorrenti e così la loro valutazione di rispondenza degli accordi esposti ai loro interessi, beninteso ove non sia diversamente ma univocamente indicato da chi l’atto ha formato.

Sentenza Corte di Cassazione